Il 16 giugno scade l’IMU: cosa cambia?

Ecco le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio

Il prossimo 16 giugno c’è una scadenza importante: tutti i proprietari di case, terreni agricoli, ville ed uffici dovranno versare la prima rata dell’IMU. Entro il 16 dicembre, poi, va versato il saldo ed eventuale conguaglio (seconda rata). Trattasi di un’imposta comunale sui beni immobiliari che non va pagata per la prima abitazione, a meno che essa non rientri in un bene di lusso. Gli immobili devono trovarsi in Italia. La tassa si calcola moltiplicando un’aliquota (definita al livello comunale modificando entro certi limiti la percentuale di base dello 0,86%) per la base imponibile (cioè il valore dell’immobile, ottenuto a partire da rendite catastali e specifici moltiplicatori e coefficienti).

Quest’anno sono previste delle novità. Eccole:

  • sono tenuti al pagamento della tassa: i proprietari di immobili diversi dalla prima casa;
  • gli amministratori (in caso di immobili in multiproprietà);
  • i proprietari di terreni agricoli;
  • i titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di leasing.

Per separati e divorziati è obbligato al versamento il coniuge a cui è stato assegnato l’immobile, anche se non è il proprietario.

Se poi ci sono più comproprietari o più titolari di un diritto reale, l’imposta va pagata da ognuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.

Pagano l’Imu, poi, anche tutti coloro che hanno pertinenze della prima casa non soggette ad agevolazioni (ad esempio se c’è un secondo box).

Quali sono invece le esenzioni?

Ci sono esenzioni “storiche“, cioè valide da diversi anni (prima casa, coniuge assegnatario in caso di divorzio, forze dell’ordine e cooperative) e alcune introdotte solamente quest’anno. Non sono soggette all’IMU:

  • le prime case e relative pertinenze (come box e giardino, nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, ma non per i comproprietari che eventualmente risiedono nell’immobile), escluse le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • l’immobile assegnato a un coniuge in caso di divorzio o separazione, se la casa è data con provvedimento del giudice e se il coniuge ci vive abitualmente;
  • le case non affittate appartenenti a membri delle Forze dell’Ordine che vivono altrove;
  • le strutture assegnate da cooperative a proprietà indivisa, a soci assegnatari e appartenenti all’Istituto Autonomo Case Popolari;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), che si trovano nelle cosiddette “isole minori”, con destinazione “agrosilvo-pastorale” o che si trovano in aree montane o di collina delimitate;
  • le case e fabbricati appena costruiti, prima della vendita e della locazione;
  • gli immobili delle imprese del settore dello spettacolo, ma solo se proprietario dell’immobile e gestore dell’attività sono la stessa persona/società;
  • gli immobili nei comuni colpiti dai terremoti del 2012 (in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).

I comuni hanno la possibilità di esentare dall’Imu gli immobili di cui sono proprietari da anziani o disabili che vivono in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente, purché la casa non sia stata messa in affitto.

Per quanto riguarda le agevolazioni, la Legge di Bilancio ha stabilito che si possa applicare una riduzione del 25% per gli immobili affittati a “canone concordato“. Devono poi pagare il 37,5% e non più il 50% dell’Imu i cittadini italiani proprietari di un’abitazione sul territorio nazionale, ma residenti all’estero, se titolari di pensione estera in regime di convenzione, purché la casa non sia stata affittata. Per i fabbricati rurali (ad uso strumentale) l’aliquota di base (già ridotta), è stata dimezzata, passando dallo 0,2% allo 0,1%, con i singoli comuni che possono anche azzerarla. C’è infine la riduzione al 50% sull’immobile dato in comodato gratuito a un figlio o un genitore, ma solo se si rispettano una serie di requisiti di legge molto stringenti. Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela, ad esempio nonni e nipoti.

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