Assistenza psicologica nelle scuole e ricorsi per illegittimo licenziamento

Problematiche derivanti dall’emergenza Covid-19

Su segnalazione del dott. Giuseppe Veneziano, psicologo-psicoterapeuta, ci è stato indicato che nel mese di ottobre è stato firmato un protocollo tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Psicologi per l’assistenza psicologica nelle scuole. Il progetto è finalizzato a fornire un supporto psicologico al personale della scuola, agli alunni ed ai  genitori, per favorire la reazione ai traumi ed ai disagi derivati dall’emergenza Covid-19. Per tale nobile finalità il Ministero ha stanziato 40 milioni di euro. Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di reclutare professionisti che abbiano un’esperienza di almeno 3 anni, che siano iscritti all’albo o che abbiano effettuato specifica formazione presso Istituzioni Pubbliche della durata di almeno 500 ore.

Altra importante segnalazione arriva dall’avvocato Domenico Carozza, che riportiamo integralmente: “Mi sono state segnalate molte situazioni di infortunio da contagio covid-19, specie da operatori sanitari, per le cui conseguenze psico-fisiche è sorta la necessità, prevista dalla legge, di avvalersi del giudizio del medico competente, per verificare  la idoneità alla mansione specifica. Sorge, perciò, l’esigenza di informarVi che di recente la Suprema Corte, in coerenza alle sentenze della Corte di Giustizia Europea, nonché alla direttiva europea sulla nozione di “handicap”, ha affermato il principio secondo cui il  datore di lavoro, accertata la inidoneità psico-fisica dipendente da infortunio di malattia professionale da parte del medico competente, deve non solo obbedire all’obbligo di  repechage, ma anche trovare soluzioni o accomodamenti  ragionevoli  per garantire la permanenza de dipendente in ufficio o azienda. Il licenziamento del dipendente attuato senza l’osservanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro è stato dichiarato illegittimo”.

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