PIANETA SCUOLA a cura di Ennio Silvano Varchetta – Bullismo e cyberbullismo

Cosa deve fare la scuola per contrastare il fenomeno - Basi normative (1^ parte)

L’avvento della tecnologia ha determinato, fra le tante cose, dei cambiamenti nei rapporti interpersonali, realizzando così comunicazioni e distanza tra gli individui ed identità indefinite, come quelle dei “falsi profili”. La possibilità di agire in anonimato e l’assenza di concreti limiti spaziali, consentita dai dispositivi tecnologici, ha generato una nuova e pericolosa modalità di espressione del bullismo: il bullismo di rete o cyberbullismo, che si esplica attraverso i comportamenti aggressivi o violenti, tipici del bullismo, ma realizzandoli per il tramite di strumentazione informatica e telematica. Il bullismo scolastico
Lo psicologo svedese Dan Owleus, nel libro pubblicato nel 1993, titolato “Bullismo a scuola”, ha delineato una definizione di bullismo, individuandone tre requisiti sostanziali:
•l’intenzionalità del comportamento offensivo e aggressivo;
•la continuità temporale dello stesso;
•il rapporto “asimmetrico” tra il bullo e la vittima.
Tra le forme di manifestazione del bullismo, sono emerse:
quella diretta, cioè la violenza fisica;
quella indiretta, che si esplica nella violenza verbale e nella violenza psicologica, spesso preordinata ad isolare la vittima.
Lo stesso autore, nel 2015, ha pubblicato “Il bullismo tra compagni a scuola. Atti e intervento”, nel quale ha esaminato il fenomeno nei suoi aspetti epidemiologici e psicologici, e i principi fondamentali di un programma di intervento, nel contesto di una campagna nazionale condotta nelle scuole norvegesi. Le due leggi cardine
Per inquadrare normativamente la disciplina che tutela i giovani dai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, occorre far riferimento a due provvedimenti considerati come pietre miliari:
•la Legge 13 luglio 2015 n. 107, nota come legge sulla buona scuola,
•la Legge 29 maggio 2017 n. 71, che contiene una disciplina specifica sulla tutela dei giovani per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo.
L’autonomia della scuola
La Legge 107/2015 ha riconosciuto, in capo alle amministrazioni scolastiche, una vasta autonomia nelle scelte che concernono gli insegnamenti, le attività curricolari ed extracurricolari, le finalità educative ed organizzative, predisponendo un’analitica definizione del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, PTOF. Tale documento, che deve essere approvato dal Consiglio d’istituto, è disciplinato dall’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, modificato dalla legge sulla Buona Scuola del 2017, e sancisce l’obbligo dell’istituto scolastico di predisporre il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale (…) ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”, in linea con gli obiettivi, individuati a livello nazionale, dei vari indirizzi di studi. Il documento di offerta formativa deve essere elaborato:
•col coinvolgimento degli enti locali e le diverse istituzioni culturali, sociali ed economiche presenti sul territorio,
•prendendo in considerazione pareri e proposte delle associazioni dei genitori e degli studenti.
Tra le finalità primarie che si propone di realizzare, emerge quello di assicurare la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

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