Molte categorie di lavoratori durante lo stato di emergenza provocato dalla pandemia hanno continuato a svolgere la loro attività e, pur rispettando tutte le misure di sicurezza, hanno contratto il Covid. Ci riferiamo, ad esempio al personale sanitario, agli addetti ai trasporti pubblici, al personale dei supermercati, ecc. Secondo la normativa, queste lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di chiedere all’Inail ed ottenere il riconoscimento dell’infezione alla stessa stregua dell’infortunio sul lavoro.
Infatti l’art. 42 del D.L. n. 18/2020 prevede che il contagio da Covid-19 avvenuto sul posto di lavoro è equiparato all’infortunio sul lavoro. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
Inoltre la norma prevede che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente assenza del dipendente dal luogo di lavoro. Ciò, è ovvio, sempre se il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa.
Lo stesso comma 2 dell’art. 42 prevede che nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus, il medico competente deve redigere e trasmettere telematicamente la certificazione medica, attestante l’avvenuto contagio, all’INAIL. Quest’ultima prende in carico e assicura la tutela all’infortunato alla stregua di qualsiasi altro infortunio.
Nella redazione del certificato, il medico competente deve rispettare i criteri previsti dall’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, dovendo, quindi, riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, del datore di lavoro, la data del contagio, la data di astensione da lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio ovvero la data di astensione da lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.
La tutela INAIL, dunque, decorrerà a partire dal primo giorno di astensione da lavoro attestato da certificazione medica di avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria.
La difficoltà viene riscontrata nei criteri di accertamento che l’infezione sia stata contratta sul lavoro, cioè che il virus sia penetrato nell’organismo durante il periodo di attività lavorativa. È, dunque, evidente che l’ammissione a tutela dei fatti denunciati non è automatico, bensì è necessario l’accertamento di indizi gravi e precisi su cui deve fondarsi la presunzione semplice dell’origine professionale del contagio da coronavirus, ferma restando la possibile prova contraria esperibile dall’istituto previdenziale.
In altre parole, il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità che l’infezione sia avvenuta in contesto lavorativo ed è del tutto estraneo a qualsivoglia valutazione circa l’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che ne possano aver determinato il contagio.
Il riconoscimento per i lavoratori che hanno svolto la loro attività lavorativa in situazione di estremo pericolo è sacrosanto in quanto hanno contratto la malattia che, non dimentichiamolo, per alcuni ha provocato anche la morte. Si spera, pertanto, che gli interessati non incontrino eccessive difficoltà burocratiche
Fonte : diritto.it