Danni da vaccino: è lo Stato che ha l’obbligo di risarcimento

Secondo la Consulta, l’obbligo risarcitorio sussiste anche se il siero non è obbligatorio, ma solo raccomandato

Quando lo Stato propone e distribuisce dei vaccini non obbligatori ed il cittadino aderisce all’iniziativa ma subisce un danno, è proprio lo Stato a doversi fare carico del risarcimento. Così si evince da diverse sentenze della Corte Costituzionale, in particolare dalla pronuncia n. 107/2012. Di conseguenza, lo stesso principio può essere applicato per quanto riguarda il vaccino anti-Covid, rimasto da sempre facoltativo. In realtà, non c’è una legge che stabilisca chi deve risarcire il danno da vaccino. Ce n’è, invece, una che riconosce al paziente (o ai suoi eredi, nel caso in cui il danno sia letale) il diritto di chiedere il risarcimento se qualcosa va storto con la vaccinazione obbligatoria. Concetto che la Consulta ha allargato alla vaccinazione facoltativa, individuando anche la porta a cui bussare. Finora, per ovvi motivi, la Corte Costituzionale non si è espressa sui danni da vaccino anti-Covid. Verrebbe da dire «non ancora», visto ciò che è accaduto con la vicenda AstraZeneca. La Consulta, però, si è pronunciata su altri vaccini raccomandati allo stesso modo di quello contro il coronavirus. È successo, ad esempio, nel 2017. In quell’occasione, la Corte dichiarò illegittimo escludere il diritto al risarcimento del danno provocato da una vaccinazione facoltativa quale quella antinfluenzale, a condizione che venga dimostrato il nesso causale tra l’inoculazione e il danno denunciato. In pratica, secondo la sentenza, anche una vaccinazione raccomandata come quella antinfluenzale, ha la specifica finalità di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. Né più né meno di quello che oggi si dice sul vaccino anti-Covid. Significa, quindi, che il bisogno di solidarietà sociale a partire dalla tutela della salute del singolo richiede che sia la collettività a rispondere dell’eventuale danno subìto da chi accetta di vaccinarsi. Dove per «collettività», in questo caso, si deve leggere <Stato>. Altro esempio è quello della più recente sentenza della Consulta a proposito del risarcimento dei danni durante la campagna vaccinale contro l’epatite A, pure questa facoltativa. Qui, la Corte Costituzionale insiste sullo stesso concetto richiamando la logica della tutela indennitaria, cioè quella che «ripaga a spese di tutti un danno subìto nell’interesse di tutti».

Ecco il principio espresso dalla Consulta: La Corte dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A». Ora appare evidente che, così come per il vaccino antinfluenzale e quello contro l’epatite A, anche per il vaccino anti-Covid vale lo stesso principio: trattandosi di un siero facoltativo che il singolo accetta per il bene della collettività, in caso di danno subìto è la collettività, cioè lo Stato, a dover rispondere del risarcimento. Sempre – va ricordato – che ci sia il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e il danno.

FONTE: La legge per tutti.it 

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