Con ordinanza n. 45986/2020 il Tribunale di Roma evidenzia l’illegittimità dei DPCM

Lo scorso 16 dicembre la sesta sez. del Tribunale di Roma, nella causa civile n. 45986/2020, ha evidenziato l’illegittimità dei DPCM. Il contenzioso in questione era relativo ad uno sfratto per morosità di un esercizio commerciale che non aveva corrisposto diversi canoni di locazione, vista la chiusura per Covid. Il giudice del Tribunale, dopo una lunga analisi, ha citato i principi base che tengono insieme la comunità e lo Stato italiano ed  è arrivato alla conclusione che i Dpcm siano viziati da violazioni per difetto di motivazione.  “I Dpcm (….) sono in realtà viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili”, cioè non produrrebbero effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale. In pratica, producono effetti reali sulle persone e le sulle loro attività, costretti a chiudere per l’azione di controllo delle Forze dell’ordine, ma, come il giudice conferma, il Governo agirebbe fuori dalle norme dello Stato democratico, violando le leggi e non dando vere motivazioni.

I Dpcm, con i quali il Governo è intervenuto più volte per chiudere l’Italia e gestire la pandemia, “non hanno natura normativa, ma amministrativa”. Pertanto, dovrebbero trovare fondamento in qualche legge. Anche diversi e autorevoli costituzionalisti hanno evidenziato l’incostituzionalità dei Dpcm perchè privi di forza di legge.

Il Governo avrebbe potuto utilizzare questo provvedimento solo in una situazione di stato di guerra. Non esiste “nessuna legge ordinaria che attribuisca tale potere al Presidente Consiglio dei Ministri. Ne deriva che tutti i Dpcm sono da considerarsi illegittimi”. Anche i Dpcm che disciplinano la fase 2 evidenziano la stessa criticità: essi “hanno imposto” – spiega il giudice entrando nei particolari – “una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece avuto bisogno un ulteriore passaggio in Parlamento, passaggio diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto ‘Io resto a casa’ e del ‘Cura Italia’. Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.

I Dpcm per essere validi in quanto amministrativi, “devono essere motivati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990“. In realtà i Dpcm citano alla base delle proprie motivazioni, le analisi del Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Come spiega il giudice, le analisi sono rese note sempre a ridosso delle scadenze dei DPCM, mentre nei momenti precedenti esse sono classificate “riservate”. Quindi il giudice del Tribunale di Roma ritiene che il ritardo non consenta l’attivazione di una tutela giurisdizionale. In più le motivazioni “sono generiche, illogiche e viziate, determinando un vizio di eccesso di potere da parte del Governo“.

Leggi l’odinanza:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/131919283_828830847896652_7877933440662616567_n.pdf/Tribunale_di_Roma_Ordinanza_n_45986_2020_RGdel_16_dicembre_2020.pdf?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=DxEDDhHO73QAX8RLsPH&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=54f19023ad676c6db8aad63324b06482&oe=5FE7D486&dl=1

Ultimi articoli pubblicati

Articoli Correlati